sabato, 30 Agosto 2025
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Fotografie e diritto di cronaca storica

La fotografia non è soltanto arte o strumento di comunicazione, ma anche memoria storica. Le immagini d’archivio, che ritraggono eventi, personaggi e contesti del passato, svolgono un ruolo fondamentale nella ricostruzione della storia collettiva e nella trasmissione della conoscenza. Esse vengono utilizzate in libri, documentari, mostre, progetti giornalistici e didattici, diventando una fonte insostituibile per la comprensione del passato.

Tuttavia, l’uso di queste immagini non è sempre privo di problemi giuridici. Il diritto di cronaca storica deve infatti bilanciarsi con il diritto d’autore, il diritto all’immagine delle persone ritratte (e dei loro eredi), nonché con eventuali vincoli legati a particolari archivi o istituzioni. Questo equilibrio delicato è oggetto di numerose controversie legali e interpretazioni giurisprudenziali.

Uso di immagini d’archivio in mostre, libri e documentari

Gli archivi fotografici custodiscono una quantità immensa di immagini che documentano guerre, rivoluzioni, trasformazioni sociali, eventi sportivi e culturali. L’uso di tali fotografie in mostre, libri e documentari è spesso giustificato dall’interesse pubblico alla conoscenza storica.

Mostre

  • Le esposizioni museali o temporanee utilizzano frequentemente foto storiche.

  • L’organizzatore deve ottenere le autorizzazioni dai titolari dei diritti (fotografi o eredi), salvo che l’opera sia caduta in pubblico dominio.

  • Alcune istituzioni stipulano accordi con archivi pubblici (biblioteche, musei statali) che concedono licenze a pagamento.

Libri e saggi

  • Gli editori devono assicurarsi di avere i diritti di riproduzione delle immagini inserite nei volumi.

  • L’utilizzo senza autorizzazione può comportare richieste di risarcimento anche molti anni dopo la pubblicazione.

Documentari e cinema

  • L’uso di immagini storiche è fondamentale nelle produzioni audiovisive.

  • I registi devono ottenere licenze per la riproduzione e diffusione televisiva o cinematografica delle fotografie.

  • Alcuni archivi impongono tariffe differenziate a seconda del tipo di utilizzo (didattico, commerciale, internazionale).

Interesse pubblico alla conoscenza vs diritti degli eredi

Uno dei conflitti più frequenti riguarda l’opposizione tra l’interesse pubblico alla conoscenza storica e i diritti degli eredi dei fotografi o delle persone ritratte.

Diritto d’autore

  • In molti paesi, incluso l’Italia, il diritto patrimoniale sulle fotografie dura 70 anni dopo la morte dell’autore.

  • Ciò significa che anche immagini realizzate nel primo Novecento possono essere ancora protette.

  • Gli eredi hanno diritto a percepire compensi per lo sfruttamento delle opere.

Diritto all’immagine delle persone ritratte

  • Anche se la foto è storica, la pubblicazione può ledere la dignità o la riservatezza della persona ritratta (o dei suoi familiari).

  • In particolare, quando l’immagine riguarda contesti drammatici (es. vittime di guerra, povertà, malattie), occorre valutare se la diffusione sia rispettosa.

L’equilibrio

  • Il diritto di cronaca storica prevale se la pubblicazione è giustificata dall’interesse collettivo alla memoria e all’informazione.

  • Tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto della correttezza, continenza e pertinenza.

  • I giudici valutano caso per caso, bilanciando la libertà di informazione con i diritti individuali.

Casi di immagini storiche con vincoli ancora attivi

Molti casi emblematici mostrano come fotografie considerate ormai parte della memoria collettiva siano ancora sottoposte a vincoli legali.

  • Fotografie della Seconda Guerra Mondiale: alcune immagini iconiche scattate da corrispondenti di guerra sono ancora protette dai diritti degli eredi dei fotografi. L’uso in mostre o libri richiede licenza.

  • Reportage del dopoguerra italiano: celebri fotografi italiani del Novecento (ad esempio, appartenenti all’agenzia Magnum o ad archivi giornalistici) hanno lasciato diritti che oggi spettano agli eredi o a fondazioni.

  • Fotografie di personalità storiche: ritratti di politici, scrittori o artisti del secolo scorso possono essere protetti, sia come opere fotografiche sia come immagini di persone note.

  • Archivi privati: molte famiglie o fondazioni detengono gli archivi di grandi fotografi e impongono tariffe per ogni utilizzo.

Questi casi dimostrano che la “storicità” di un’immagine non implica automaticamente la sua libera utilizzabilità.

Esempi di deroghe e licenze speciali

Nonostante i vincoli, esistono eccezioni e deroghe che consentono l’uso delle immagini a fini storici e culturali.

Eccezioni di legge

  • Diritto di cronaca: consente la pubblicazione di immagini se necessario a fini informativi e nel rispetto della dignità delle persone.

  • Uso didattico o scientifico: in alcuni ordinamenti, le opere possono essere riprodotte senza licenza quando l’uso è strettamente legato a finalità educative o di ricerca.

  • Pubblico dominio: una volta scaduti i termini di protezione, le immagini entrano nel pubblico dominio e possono essere utilizzate liberamente, salvo rispetto dei diritti morali.

Licenze speciali

  • Molti archivi pubblici rilasciano licenze gratuite o a costi ridotti per progetti culturali non commerciali.

  • Alcune istituzioni adottano licenze Creative Commons per favorire la diffusione delle immagini storiche, con limitazioni variabili (es. obbligo di attribuzione, divieto di uso commerciale).

  • Progetti di digitalizzazione finanziati da enti pubblici spesso prevedono che le immagini siano rese accessibili liberamente ai cittadini.

Esempi concreti

  • Alcuni musei nazionali hanno reso disponibili online fotografie storiche del XIX e XX secolo, scaricabili e utilizzabili liberamente per finalità non commerciali.

  • Diverse università hanno stipulato accordi con archivi privati per garantire accesso agevolato a studenti e ricercatori.

E in Italia?

In Italia, il tema è regolato dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), dal Codice civile e dal Codice privacy.

Diritto d’autore sulle fotografie

  • L’art. 92 e seguenti della LDA prevedono che le fotografie con carattere creativo siano protette come opere d’ingegno.

  • La durata dei diritti patrimoniali è di 70 anni dopo la morte dell’autore.

  • Le fotografie “semplici” (non creative) hanno una tutela più breve, di 20 anni dalla produzione.

Diritto all’immagine

  • L’art. 10 del Codice Civile e gli artt. 96–97 LDA stabiliscono che l’immagine di una persona non può essere esposta o pubblicata senza consenso.

  • Eccezione: se la pubblicazione è giustificata da motivi di giustizia, di polizia, di scopi scientifici, didattici o culturali, oppure se collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.

Cronaca storica

  • La giurisprudenza italiana riconosce ampio spazio al diritto di cronaca storica, ma con tre limiti: verità, continenza e pertinenza.

  • Non è lecito diffondere immagini che ledano in maniera sproporzionata la dignità della persona ritratta, anche se il fatto è di interesse pubblico.

Archivi e deroghe

  • Gli archivi pubblici (es. Istituto Luce, archivi di Stato) rilasciano licenze per l’uso delle immagini, con tariffe differenziate.

  • Alcune immagini storiche italiane sono già cadute in pubblico dominio e possono essere usate liberamente, ma è comunque consigliabile citare la fonte.

Conclusioni

Le fotografie storiche sono un patrimonio comune che contribuisce alla memoria collettiva e all’identità culturale di un popolo. Tuttavia, il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto del diritto d’autore e del diritto all’immagine, senza dimenticare la dignità delle persone ritratte e il ruolo degli eredi.

Il bilanciamento tra interesse pubblico alla conoscenza e tutela dei diritti individuali rappresenta la chiave di volta per un uso corretto delle immagini storiche. In Italia, la legge e la giurisprudenza offrono strumenti per garantire questo equilibrio, ma resta fondamentale la consapevolezza da parte di autori, editori e istituzioni culturali.

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