La fotografia di beni culturali, monumenti e opere architettoniche è da decenni al centro di un dibattito giuridico complesso, che tocca questioni di diritto d’autore, tutela del patrimonio culturale e libertà di espressione artistica. Si tratta di un ambito in cui i confini tra creazione originale, riproduzione tecnica e documentazione si intrecciano con interessi pubblici e privati: da un lato la necessità di garantire la diffusione e la conoscenza delle opere, dall’altro l’esigenza di tutelare i diritti economici e morali degli autori, nonché le prerogative degli enti che gestiscono il patrimonio.
In questa analisi verranno affrontati i principali nodi giuridici: il regime delle riproduzioni fotografiche di opere d’arte e architetture, la cosiddetta “libertà di panorama”, con le sue sostanziali differenze tra ordinamenti nazionali, e infine le regole e restrizioni imposte nei musei e negli spazi espositivi.
Regime giuridico delle riproduzioni di opere d’arte e architetture
Il punto di partenza è distinguere tra:
- Opere ancora protette dal diritto d’autore (in genere fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, secondo la normativa europea);
- Opere di pubblico dominio, per le quali la protezione patrimoniale è scaduta.
Nel primo caso, la fotografia di un dipinto, scultura o edificio progettato da un architetto vivente o deceduto da meno di 70 anni costituisce un atto di riproduzione soggetto ad autorizzazione. In Italia, ad esempio, l’art. 13 della Legge 633/1941 prevede che ogni riproduzione integrale o parziale dell’opera debba essere autorizzata dal titolare dei diritti. Questo significa che fotografare un’installazione contemporanea in uno spazio pubblico può configurare violazione, a meno che non intervenga una specifica eccezione.
Il discorso cambia per le opere di pubblico dominio: la fotografia di un affresco medievale o di una piazza rinascimentale non viola più diritti d’autore. Tuttavia, resta la questione della riproduzione a fini commerciali: in Italia il Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) stabilisce che, anche per le opere di pubblico dominio conservate nei musei, sia necessaria un’autorizzazione se la riproduzione è destinata a usi commerciali (ad esempio per gadget, pubblicità o libri a scopo di lucro).
Sul piano architettonico, le creazioni edilizie sono protette dal diritto d’autore quando posseggono carattere creativo. Ciò implica che una fotografia di un palazzo progettato da un architetto contemporaneo può rientrare nella disciplina del copyright.
La “libertà di panorama”: differenze tra Paesi europei
La nozione di “libertà di panorama” (in inglese, freedom of panorama) si riferisce alla possibilità di fotografare liberamente opere architettoniche o artistiche collocate stabilmente in spazi pubblici, senza violare il diritto d’autore. È una eccezione che bilancia due interessi contrapposti: la protezione degli autori e la libertà dei cittadini di documentare ciò che vedono nello spazio urbano.
Italia
L’Italia non prevede una vera e propria libertà di panorama. Fotografare e diffondere immagini di edifici o sculture contemporanee in spazi pubblici può violare il copyright, salvo uso personale o diritto di cronaca. Inoltre, come detto, il Codice dei beni culturali impone restrizioni anche su opere in pubblico dominio, se custodite da istituzioni culturali.
Germania
La Germania riconosce esplicitamente la libertà di panorama: è consentito fotografare e pubblicare immagini di opere architettoniche e artistiche situate stabilmente in luoghi pubblici. Questa eccezione ha favorito la ricca documentazione urbana, specialmente online.
Francia
In Francia la libertà di panorama è stata introdotta nel 2016, ma con forti limitazioni: è concessa solo per usi non commerciali, lasciando quindi escluso il riutilizzo da parte di editori, imprese o fotografi professionisti.
Regno Unito
Il Regno Unito offre una delle versioni più ampie di libertà di panorama, consentendo anche l’uso commerciale delle immagini di opere esposte permanentemente in luoghi pubblici.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti la situazione è diversa: le architetture possono essere fotografate liberamente, ma non vale lo stesso per opere artistiche protette da copyright collocate nello spazio urbano, come murales o installazioni temporanee.
Le differenze tra legislazioni rendono questo tema centrale per fotografi, editori e piattaforme digitali globali, che devono districarsi tra norme divergenti a seconda del luogo di scatto e della diffusione.
Fotografia nei musei: regole e restrizioni
Un ulteriore livello di complessità riguarda la fotografia nei musei, gallerie e spazi espositivi. Qui entrano in gioco non solo i diritti d’autore, ma anche i regolamenti interni delle istituzioni.
Molti musei vietano o limitano le fotografie, non tanto per questioni di copyright (spesso le opere sono di pubblico dominio), ma per ragioni pratiche: tutela della conservazione (flash), gestione del flusso dei visitatori, protezione dei diritti di riproduzione concessi ad editori o sponsor.
Ad esempio:
- Louvre di Parigi: consente la fotografia senza flash per uso personale, ma vieta le riprese professionali senza autorizzazione.
- Musei Vaticani: vietano le fotografie nella Cappella Sistina per ragioni di tutela, oltre che per vincoli contrattuali storici.
- British Museum: permette foto personali ma richiede licenze per riproduzioni a scopo editoriale o commerciale.
Il tema si complica quando le istituzioni applicano diritti di immagine sulle riproduzioni fotografiche: in Italia, molti musei applicano tariffe per concessione di immagini anche di opere in pubblico dominio, giustificando questa scelta con l’art. 108 del Codice dei beni culturali, che prevede canoni per usi a scopo di lucro. Questa prassi è oggetto di dibattito, soprattutto nel movimento per l’open access culturale, che critica le restrizioni sull’accesso alle immagini digitali del patrimonio comune.
Il rapporto tra fotografia, beni culturali e monumenti mette in luce un conflitto costante: da una parte la volontà di favorire la diffusione della conoscenza e della creatività fotografica, dall’altra la protezione dei diritti d’autore e degli interessi economici delle istituzioni. La mancanza di uniformità internazionale complica ulteriormente il quadro, imponendo ai fotografi di orientarsi in un labirinto normativo fatto di eccezioni, autorizzazioni e regolamenti locali.

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.