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Diritto all’immagine e consenso dei soggetti

Il diritto all’immagine rappresenta uno dei nodi più delicati nel rapporto tra fotografia, libertà di espressione e tutela della persona. Se il diritto d’autore disciplina la relazione tra l’autore e la sua opera, il diritto all’immagine riguarda invece il legittimo interesse di un individuo a non vedere utilizzata la propria fisionomia senza autorizzazione. È un diritto personalissimo, imprescrittibile e inalienabile, legato direttamente alla dignità e alla sfera privata di ciascun soggetto. Nel campo della fotografia, dove la riproduzione fedele dei tratti individuali costituisce l’essenza stessa del medium, questo diritto assume un peso specifico straordinario.

Il dibattito giuridico attorno al diritto all’immagine si è intensificato con l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa e, oggi, con la circolazione virale delle fotografie sui social network. Analizzare le regole del consenso, le eccezioni riconosciute e la giurisprudenza più rilevante consente di comprendere come il diritto all’immagine si inserisca nel più ampio quadro di bilanciamento tra libertà di cronaca, espressione artistica e protezione dei diritti individuali.

Regole sulla rappresentazione di persone identificabili

In linea generale, il principio cardine stabilisce che una persona non può essere fotografata e resa riconoscibile al pubblico senza il proprio consenso. In Italia questo principio è codificato nell’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che vieta l’esposizione, la riproduzione o la messa in commercio dell’immagine di una persona senza l’autorizzazione dell’interessato. Tale consenso deve essere specifico, libero e informato: non basta la mera posa di fronte a un obiettivo, ma occorre che il soggetto sia consapevole della destinazione e dell’uso dell’immagine.

Il diritto all’immagine ha quindi una funzione difensiva: tutela la riservatezza, la dignità e l’identità personale. La fotografia, immortalando tratti univoci, può trasformarsi in uno strumento di esposizione non voluta o addirittura lesiva. La pubblicazione senza consenso, ad esempio su riviste, manifesti pubblicitari o siti web, può dar luogo a richieste di risarcimento e a provvedimenti di rimozione.

Il concetto di persona identificabile non si limita ai casi in cui il volto sia perfettamente visibile: anche particolari come tatuaggi, silhouette, abiti o contesti riconducibili possono rendere l’individuo riconoscibile e attivare quindi la tutela giuridica.

Inoltre, la diffusione digitale delle fotografie ha complicato enormemente la gestione del consenso: mentre in passato l’uso era circoscritto a stampa e mostre, oggi una singola pubblicazione su un social network equivale a una potenziale divulgazione planetaria, con conseguenze difficilmente controllabili.

Eccezioni per cronaca, eventi pubblici, personaggi famosi

Il diritto all’immagine, pur essendo ampio, non è assoluto. La legge prevede alcune deroghe in cui la pubblicazione senza consenso è ammessa, in virtù di interessi pubblici superiori o di particolari circostanze. In Italia, l’art. 97 della Legge sul diritto d’autore individua quattro casi principali:

  1. Notorietà del soggetto – Le persone note (politici, attori, sportivi, personalità pubbliche) possono essere ritratte senza consenso quando l’immagine è collegata al loro ruolo pubblico o ad eventi di interesse generale. L’eccezione non consente però usi estranei al contesto (es. sfruttamento pubblicitario del volto di un politico).
  2. Ufficio pubblico ricoperto – Chi svolge incarichi istituzionali può essere fotografato nell’esercizio delle proprie funzioni, a garanzia della trasparenza e della cronaca.
  3. Necessità di giustizia e di polizia – Le immagini possono essere diffuse in relazione a indagini, procedimenti o motivi di ordine pubblico.
  4. Finalità scientifiche, didattiche o culturali – Fotografie possono essere utilizzate per illustrare studi, saggi, mostre o ricerche, purché senza arrecare danno alla reputazione del soggetto.

Accanto a queste eccezioni esplicite, la giurisprudenza ha costruito un ulteriore importante correttivo: il diritto di cronaca. Se la pubblicazione dell’immagine è giustificata dall’interesse pubblico all’informazione, non occorre consenso, purché siano rispettati tre principi fondamentali:

  • Verità della notizia;
  • Pertinenza rispetto ai fatti narrati;
  • Continenza formale, ossia rispetto per la dignità della persona, evitando rappresentazioni denigratorie o eccessivamente invasive.

Un esempio tipico è la fotografia scattata durante una manifestazione o un evento di massa: chi partecipa a una situazione pubblica deve accettare un livello minore di tutela, purché l’immagine non sia estrapolata e utilizzata in contesti impropri.

Consenso scritto e implicito

Il consenso all’uso dell’immagine può essere espresso in forme diverse. La prassi professionale distingue tra:

  • Consenso scritto: rappresenta la forma più solida e sicura, normalmente veicolata attraverso una liberatoria firmata. È fondamentale in ambito commerciale, pubblicitario o editoriale, perché chiarisce senza ambiguità i diritti concessi, la durata, i territori e le modalità di utilizzo.
  • Consenso orale o implicito: in alcuni casi la disponibilità a farsi ritrarre e a veder diffusa l’immagine può essere desunta dal comportamento del soggetto. Ad esempio, chi posa volontariamente per un servizio fotografico professionale e riceve un compenso difficilmente potrebbe negare il consenso implicito. Tuttavia, l’uso di questo tipo di consenso è rischioso, poiché lascia ampio margine a contestazioni.

Un punto delicato riguarda il consenso dei minori. In questo caso, è richiesto l’assenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Le fotografie di bambini, soprattutto se destinate a diffusione online, sono oggetto di un’attenzione crescente per prevenire usi illeciti o dannosi.

In ambito artistico, molti fotografi prediligono accordi più flessibili, soprattutto quando lavorano con soggetti occasionali o street photography. Ma in caso di conflitto legale, solo il consenso scritto garantisce una tutela piena.

Giurisprudenza sui casi controversi

La giurisprudenza ha giocato un ruolo cruciale nel delineare i confini del diritto all’immagine, bilanciandolo con libertà artistiche, esigenze di cronaca e interessi commerciali. Alcuni casi esemplari aiutano a comprendere la complessità del tema:

  • Caso Soraya (Italia, anni ’70): la pubblicazione di fotografie non autorizzate della principessa Soraya su riviste scandalistiche portò a una condanna per violazione del diritto all’immagine, sancendo il principio che la notorietà non giustifica l’invasione della sfera privata.
  • Fotografie di cronaca giudiziaria: i tribunali hanno più volte stabilito che la pubblicazione di immagini di imputati o indagati è lecita solo se funzionale alla cronaca e rispettosa della dignità, evitando esposizioni umilianti come manette o pose degradanti.
  • Street photography: diverse sentenze hanno riconosciuto che fotografare in spazi pubblici non autorizza automaticamente la diffusione dei ritratti, sebbene un margine maggiore sia concesso per scene di vita collettiva o manifestazioni.
  • Uso pubblicitario non autorizzato: anche la semplice presenza di una persona in uno sfondo può costituire violazione se l’immagine viene sfruttata per fini commerciali senza consenso.
  • Casi di social network: i giudici hanno stabilito che il caricamento volontario di foto su Facebook o Instagram non implica automaticamente la cessione illimitata dei diritti a terzi. L’uso da parte di soggetti estranei resta vietato senza consenso.

Un’area emergente riguarda le fotografie manipolate digitalmente: deepfake, fotomontaggi e filtri possono creare rappresentazioni non reali ma altamente lesive della reputazione, rafforzando la necessità di una protezione legale aggiornata.

Il diritto all’immagine è destinato a restare uno dei terreni più controversi e dinamici della fotografia. L’espansione dei media digitali, l’uso di intelligenza artificiale e la sovrapposizione con diritti connessi (privacy, protezione dei dati personali) impongono una costante ridefinizione dei limiti e delle eccezioni. I fotografi, gli editori e gli utenti comuni devono essere consapevoli che ogni scatto che ritrae una persona porta con sé una dimensione giuridica complessa: rispettarla significa non solo evitare controversie, ma soprattutto salvaguardare la dignità e la libertà dell’individuo.

Curiosità Fotografiche

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