L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa ha posto la fotografia in una condizione inedita, in cui il concetto stesso di autore, originalità e proprietà intellettuale viene rimesso in discussione. Le AI non si limitano più a supportare il fotografo nella fase di editing o nella gestione dei flussi di lavoro, ma sono oggi capaci di generare immagini fotograficamente verosimili, talvolta indistinguibili da scatti reali, oppure di rielaborare fotografie esistenti con tecniche di manipolazione sempre più sofisticate.
Ciò apre interrogativi centrali:
- Chi detiene i diritti d’autore su fotografie create o modificate da algoritmi?
- In che misura l’uso di dataset contenenti immagini protette da copyright può costituire violazione?
- Qual è lo status giuridico dei cosiddetti synthetic media, in particolare dei deepfake, che imitano sembianze e contesti reali?
- Quali proposte normative emergono nei diversi ordinamenti, soprattutto tra UE e USA?
Chi detiene i diritti su fotografie generate o elaborate da AI?
Il primo nodo riguarda la titolarità dei diritti. Tradizionalmente, il diritto d’autore si fonda su due requisiti fondamentali:
Originalità dell’opera.
Intervento creativo umano.
Le legislazioni occidentali concordano sul fatto che un’opera priva di apporto umano non possa godere di protezione autoriale. Questo significa che un’immagine creata interamente da un algoritmo, senza alcun contributo creativo dell’utente, non è soggetta a copyright.
Al contrario, se l’utente fornisce input testuali, scelte di stile, parametri di generazione o successivi interventi di editing, la situazione diventa più complessa. In alcuni ordinamenti:
- USA: l’U.S. Copyright Office ha ribadito che le opere prodotte esclusivamente da AI non sono protette, ma ha ammesso possibilità di tutela per parti in cui l’intervento umano sia “sufficientemente creativo”. Un esempio è il caso “Théâtre D’opéra Spatial” (2022), in cui un’immagine generata da Midjourney vinse un concorso: il Copyright Office respinse la registrazione perché priva di autorialità umana.
- UE: il diritto europeo non riconosce titolarità a entità non umane. La protezione scatta solo se vi è un “contributo creativo personale” da parte dell’autore. Tuttavia, il ruolo di chi guida il processo (prompter, fotografo, editor) è ancora in fase di definizione giuridica.
- Regno Unito: è l’unico ordinamento ad aver previsto, fin dal 1988 (Copyright, Designs and Patents Act), una norma specifica: nelle opere generate da computer, l’autore è “la persona che ha compiuto le disposizioni necessarie per la creazione”.
Il problema pratico è che nelle immagini AI il confine tra casualità algoritmica e scelta autoriale è sottilissimo. Un fotografo che utilizza AI per ricostruire parti di una foto danneggiata può rivendicare la paternità dell’opera finale, ma se si limita a inserire un prompt testuale generico, la titolarità risulta più difficile da stabilire.
Ne consegue una situazione ibrida:
- immagini AI pure → dominio pubblico;
- immagini AI guidate da input creativi → protezione possibile, ma con margini interpretativi;
- immagini AI derivate da foto preesistenti → si aprono questioni di diritti sulle opere originarie.
Rischio di violazione di copyright tramite dataset di addestramento
Un tema esplosivo riguarda il training dei modelli di AI. Per apprendere a generare immagini, le reti neurali vengono addestrate su dataset sterminati di fotografie, spesso raccolti dal web senza autorizzazione. Tra queste vi sono milioni di immagini protette da copyright, provenienti da archivi fotografici, portfolio professionali e stock images.
Le principali questioni giuridiche sono:
Riproduzione non autorizzata
- Quando un dataset contiene immagini protette, il loro uso per l’addestramento può configurarsi come violazione del diritto di riproduzione.
- Alcuni sostenitori dell’AI invocano la dottrina del fair use (USA) o le eccezioni di text and data mining (UE), sostenendo che i dati siano usati solo come materiale di apprendimento, non come opere diffuse al pubblico.
Opere derivate
- Se l’AI genera un’immagine che riproduce in modo riconoscibile uno stile, un soggetto o una composizione di un fotografo specifico, si può configurare un’opera derivata non autorizzata.
- Molti artisti hanno denunciato piattaforme di AI per la capacità dei sistemi di replicare fedelmente tratti stilistici distintivi.
Responsabilità
- Chi è responsabile di un’eventuale violazione? L’utente che genera l’immagine? La piattaforma che fornisce il servizio? L’azienda che ha costruito il dataset?
- Le azioni legali in corso negli USA (Getty Images vs. Stability AI; Anderson vs. Midjourney) mirano a chiarire proprio questo punto.
Trasparenza dei dataset
- Una delle richieste legislative emergenti è l’obbligo di dichiarare la provenienza dei dati di addestramento, così da permettere agli autori di sapere se e come le proprie opere sono state utilizzate.
Il rischio concreto per i fotografi è che i propri archivi vengano inglobati nei dataset senza consenso e senza compenso, con una conseguente erosione del mercato delle immagini stock.
Status giuridico delle immagini synthetic media (deepfake)
Con il termine synthetic media si intendono immagini, video o audio generati da AI, tra cui i famigerati deepfake. In ambito fotografico, i deepfake permettono di sostituire volti, simulare pose e contesti, fino a creare immagini totalmente inventate ma realistiche.
Le problematiche giuridiche principali sono:
Violazione del diritto all’immagine
- Inserire il volto di una persona in un contesto artificiale può violarne il diritto alla riservatezza e all’identità personale.
- Nei casi più gravi (deepfake pornografici non consensuali), si configurano reati di diffamazione, violenza di genere digitale e revenge porn.
Tutela della reputazione e disinformazione
- Deepfake politici o giornalistici possono danneggiare gravemente la reputazione di individui o istituzioni.
- Alcuni ordinamenti iniziano a trattarli come reati di manipolazione informativa.
Originalità e copyright
- I deepfake, in quanto generati artificialmente, difficilmente possono essere protetti come opere originali.
- Tuttavia, possono violare i diritti su fotografie originali se basati su manipolazioni non autorizzate.
Riconoscibilità e disclosure
- Una proposta diffusa è l’obbligo di etichettare le immagini synthetic media come tali, per garantire trasparenza.
- Alcuni software stanno già integrando metadati invisibili che certificano l’origine AI.
I deepfake pongono quindi un problema che va oltre il copyright: toccano la fiducia sociale nella fotografia come documento. Se la fotografia perde il suo valore probatorio, occorrono nuove tecniche di autenticazione (watermark digitali, blockchain, standard di certificazione).
Proposte legislative emergenti in UE e USA
La materia è in continua evoluzione.
In Europa
- AI Act (2024-2025): la nuova normativa europea sull’intelligenza artificiale prevede obblighi specifici per i sistemi che generano contenuti visivi. Sarà necessario dichiarare se un contenuto è stato prodotto da AI e garantire trasparenza sui dataset.
- Direttiva DSM (2019): ha introdotto eccezioni per il text and data mining, ma lascia agli Stati membri la possibilità di escludere l’uso commerciale. Questo significa che i dataset per AI a fini industriali potrebbero richiedere licenze.
- Proposte sul diritto connesso: alcuni giuristi ipotizzano l’introduzione di un “diritto connesso dei fotografi” per la remunerazione quando le loro immagini sono usate in dataset di addestramento.
Negli Stati Uniti
- Fair Use: il dibattito ruota attorno a se l’addestramento delle AI possa rientrare in questa dottrina. Le prime cause giudiziarie saranno decisive.
- AI Disclosure Laws: alcuni Stati (come la California) stanno valutando leggi che impongono di dichiarare l’uso di AI nei contenuti visivi, soprattutto per deepfake politici.
- Congressional Hearings (2023-2024): varie audizioni hanno sollevato il problema del compenso agli artisti, con proposte di creare licenze collettive per l’uso delle opere nei dataset.
Tendenze globali
- Cina: già nel 2023 ha imposto obblighi di watermarking per tutti i contenuti generati da AI.
- WIPO: l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale sta avviando tavoli di confronto per armonizzare la normativa internazionale.
Ed in Italia?
Il contesto italiano presenta peculiarità interessanti, poiché il sistema di diritto d’autore (disciplinato principalmente dalla Legge n. 633/1941) si fonda in modo molto chiaro sul requisito dell’apporto creativo umano. Questo implica che, allo stato attuale, le immagini generate interamente da AI non possono essere considerate opere protette dal diritto d’autore in Italia.
Titolarità e originalità
Secondo la normativa vigente:
- Solo la persona fisica che apporta un contributo creativo originale può essere considerata autore.
- Le immagini create in modo autonomo da algoritmi o software di generazione rientrano, quindi, nel dominio pubblico.
- Tuttavia, se il fotografo o l’utente interviene in modo sostanziale (prompting complesso, scelte estetiche, editing manuale), si può configurare una forma di opera derivata o ibrida, con possibilità di tutela giuridica limitata ma comunque discussa in dottrina.
Dataset e possibili violazioni
L’Italia, essendo Stato membro dell’UE, applica le disposizioni della Direttiva DSM (2019/790), che regola l’uso di opere protette nei dataset per il text and data mining.
- È consentito l’uso per finalità di ricerca non commerciali, purché con adeguate misure di sicurezza.
- Per usi commerciali è invece necessaria una licenza, salvo che l’autore non abbia espresso un “opt-out” (cioè la volontà esplicita di non consentire l’estrazione dei propri contenuti).
Questo significa che, in linea teorica, un fotografo italiano può rivendicare i propri diritti se le sue immagini sono state incluse in dataset usati per addestrare modelli di AI a fini commerciali senza autorizzazione.
Deepfake e diritto all’immagine
Sul fronte dei synthetic media, in Italia trovano applicazione diverse norme:
- Art. 10 c.c. e artt. 96-97 L. 633/1941: protezione del diritto all’immagine. L’uso non autorizzato del volto in un deepfake costituisce violazione.
- Codice Penale (art. 595): se il deepfake danneggia la reputazione, si configura diffamazione.
- Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, integrato dal GDPR): l’elaborazione di dati biometrici (come il volto) richiede consenso esplicito.
- Legge n. 612-bis c.p. (revenge porn): già applicata a casi di deepfake a sfondo sessuale diffusi senza consenso.
Discussione politica e prospettive
Al momento in Italia non esiste una legge specifica sull’AI e le immagini, ma il dibattito è in corso:
- Alcuni progetti di legge collegati al PNRR e all’implementazione dell’AI Act europeo prevedono l’introduzione di linee guida per la trasparenza delle immagini generate artificialmente.
- Le autorità di regolazione (AGCOM e Garante Privacy) hanno avviato consultazioni pubbliche sul tema.
- Si discute la possibilità di introdurre watermark obbligatori per i contenuti AI, così da distinguere chiaramente il materiale generato da quello autentico.
In sintesi, in Italia la cornice normativa è ancora in fase di definizione: si applicano le norme generali su diritto d’autore, privacy e immagine, ma mancano regole specifiche per le fotografie AI. La prospettiva è che l’AI Act europeo fungerà da cornice principale, lasciando agli Stati membri, Italia compresa, la possibilità di introdurre norme più restrittive o meccanismi di tutela per i fotografi e i creativi.
Considerazioni finali
Il rapporto tra intelligenza artificiale e fotografia non è soltanto una questione di diritti, ma ridefinisce l’idea stessa di immagine. La fotografia era stata per oltre un secolo garanzia di autenticità, mentre oggi le AI possono simulare la realtà senza bisogno della realtà stessa.
Sul piano giuridico, tre tendenze emergono:
- Tutelare la creatività umana distinguendola dal contributo algoritmico.
- Garantire trasparenza e consenso nell’uso dei dataset.
- Regolare i synthetic media per proteggere identità e fiducia pubblica.
Il fotografo contemporaneo, dunque, non deve solo scattare e documentare, ma anche navigare in un contesto normativo in evoluzione, dove la linea tra arte, tecnologia e diritto è sempre più labile.

Mi chiamo Alessandro Druilio e da oltre trent’anni mi occupo di storia della fotografia, una passione nata durante l’adolescenza e coltivata nel tempo con studio, collezionismo e ricerca. Ho sempre creduto che la fotografia non sia soltanto un mezzo tecnico, ma uno specchio profondo della cultura, della società e dell’immaginario di ogni epoca. Su storiadellafotografia.com condivido articoli, approfondimenti e curiosità per valorizzare il patrimonio fotografico e raccontare le storie, spesso dimenticate, di autori, macchine e correnti che hanno segnato questo affascinante linguaggio visivo.