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Fotografie e diritto dei minori: come funziona

La fotografia dei minori è uno degli argomenti più delicati e complessi nel panorama giuridico contemporaneo. L’avvento dei social network, la condivisione istantanea di contenuti e la difficoltà di controllarne la diffusione rendono fondamentale comprendere quali siano i limiti legali e morali connessi alla pubblicazione di immagini che ritraggono bambini e adolescenti.

Il diritto dei minori alla riservatezza e alla protezione della propria immagine si intreccia con il diritto alla libertà di espressione, con la responsabilità genitoriale e con la normativa nazionale e internazionale. In questo capitolo analizzeremo le norme principali, il ruolo del consenso genitoriale, i rischi della diffusione online, le tutele penali e la situazione specifica in Italia.

Norme per la pubblicazione di immagini di bambini

Il principio cardine è che l’immagine di un minore non può essere pubblicata senza un’adeguata protezione della sua dignità e riservatezza. Questo deriva sia da normative interne ai singoli Stati sia da convenzioni internazionali, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989), ratificata da gran parte dei paesi del mondo.

Le linee fondamentali sono:

  • Tutela prioritaria dell’interesse del minore: ogni decisione deve basarsi sul “best interest of the child”, cioè sul superiore interesse del bambino.

  • Limitazioni alla diffusione: le foto di minori non possono essere pubblicate se potenzialmente lesive della loro dignità, sicurezza o sviluppo psicologico.

  • Anonimizzazione: in contesti giudiziari, giornalistici o educativi, l’immagine del minore deve essere oscurata o non riconoscibile.

Molti ordinamenti prevedono sanzioni civili e penali contro la diffusione non autorizzata di immagini di bambini, soprattutto se associate a contesti degradanti, commerciali o potenzialmente pericolosi.

Consenso dei genitori e conflitti familiari

Un nodo centrale riguarda il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini dei minori.

Chi deve prestare il consenso?

  • Per i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni, il consenso deve essere prestato dai genitori titolari della responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci (tutori, affidatari).

  • In caso di affidamento congiunto, è necessario il consenso di entrambi i genitori.

  • Se il minore ha più di 14 anni, in molti ordinamenti è richiesto anche il suo consenso, in combinazione con quello dei genitori.

Cosa succede in caso di disaccordo?

Quando i genitori sono separati o divorziati, possono insorgere conflitti:

  • Se uno dei due genitori pubblica foto del figlio sui social senza il consenso dell’altro, quest’ultimo può rivolgersi al giudice.

  • I tribunali hanno stabilito, in vari casi, che la pubblicazione non autorizzata può essere vietata, ordinando la rimozione delle immagini.

  • Il giudice valuta sempre il superiore interesse del minore, che prevale sul desiderio del genitore di condividere le foto.

Esempio pratico: una madre condivide abitualmente foto del figlio minore su Facebook; il padre, contrario a questa esposizione online, si rivolge al tribunale. Quest’ultimo può ordinare la rimozione delle immagini, ritenendo che la diffusione non tuteli adeguatamente la riservatezza del bambino.

Rischi della diffusione sui social network

La pratica del “sharenting” (condivisione costante di immagini dei figli da parte dei genitori) è sempre più diffusa, ma comporta numerosi rischi:

  1. Violazione della privacy: i dati personali del minore (nome, età, luogo di residenza) possono essere facilmente ricostruiti a partire dalle immagini.

  2. Uso improprio delle foto: le immagini possono essere scaricate e riutilizzate per scopi illeciti, incluso il fotomontaggio o la pornografia minorile.

  3. Identità digitale precoce: i genitori spesso creano un “archivio digitale” del figlio che lo accompagnerà in età adulta, senza che il minore abbia potuto scegliere.

  4. Bullismo e cyberbullismo: foto innocue possono diventare materiale per derisioni o molestie tra pari.

  5. Furto d’identità: le immagini dei bambini possono essere sfruttate da terzi per creare profili falsi o truffe online.

Molti esperti consigliano di:

  • Limitare al massimo la condivisione pubblica.

  • Evitare di pubblicare dettagli sensibili (luoghi, scuole, indirizzi).

  • Usare impostazioni di privacy restrittive.

  • Non pubblicare immagini che potrebbero risultare imbarazzanti in futuro.

Tutela penale contro l’uso illecito

Il diritto penale interviene nei casi più gravi di uso illecito delle fotografie di minori. Tra i reati più rilevanti troviamo:

  • Diffusione di materiale pedopornografico: chiunque utilizzi immagini di minori per fini sessuali o le diffonda in tali contesti commette un reato gravissimo, punito con pene severe.

  • Violazione della privacy: la pubblicazione non autorizzata di immagini di minori può integrare il reato di trattamento illecito di dati personali.

  • Diffamazione e danno all’onore: se l’immagine viene usata per ridicolizzare o denigrare il minore, può configurarsi diffamazione.

  • Violazione del diritto all’immagine: la legge riconosce anche ai minori il diritto esclusivo alla propria immagine; chi la utilizza senza consenso può essere perseguito.

Nei casi più gravi, la diffusione online di immagini di minori viene trattata come reato contro la persona, con aggravanti specifiche legate alla giovane età della vittima.

E in Italia?

In Italia, il tema delle fotografie dei minori è regolato da un insieme di norme civili, penali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, aggiornato dal GDPR europeo).

Diritto all’immagine

  • L’art. 10 del Codice Civile e gli artt. 96-97 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) stabiliscono che l’immagine di una persona non può essere esposta o pubblicata senza il consenso dell’interessato.

  • Per i minori, il consenso spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

GDPR e minori

  • Il Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) stabilisce che il trattamento dei dati dei minori sotto i 14 anni richiede il consenso dei genitori.

  • Questo riguarda anche le immagini, che sono a tutti gli effetti dati personali.

Giurisprudenza italiana

La giurisprudenza italiana ha affrontato numerosi casi legati alle foto di minori pubblicate sui social:

  • Tribunale di Mantova (2017): ha ordinato a una madre di rimuovere le foto del figlio da Facebook, poiché l’altro genitore era contrario.

  • Tribunale di Roma (2020): ha riconosciuto il diritto di un minore a non vedere compromessa la propria reputazione digitale a causa della pubblicazione incontrollata di immagini.

Linee guida del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte richiamato i genitori all’uso consapevole delle immagini dei figli online, sottolineando che:

  • Pubblicare foto di minori sui social può violarne i diritti.
  • I genitori devono sempre valutare i rischi connessi alla diffusione.
  • Le piattaforme devono garantire strumenti efficaci di segnalazione e rimozione.

Conclusioni

Le fotografie dei minori rappresentano un ambito in cui il diritto deve bilanciare esigenze diverse: da un lato, la libertà di espressione e il desiderio dei genitori di condividere momenti familiari; dall’altro, la protezione della riservatezza, della sicurezza e della dignità dei bambini.

Le norme, sia a livello internazionale che nazionale, stabiliscono chiaramente che l’interesse del minore è prioritario e prevalente. In Italia, il consenso di entrambi i genitori è necessario, e la giurisprudenza tende a vietare la pubblicazione in caso di conflitto.

Con i social network, i rischi di abuso e diffusione incontrollata sono altissimi. Per questo è fondamentale adottare un approccio prudente, consapevole e rispettoso. Proteggere l’immagine di un minore non significa solo rispettare la legge, ma anche tutelarne il futuro e il diritto a costruire liberamente la propria identità digitale.

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