La fotografia forense è la fotografia applicata all’ambito giudiziario e investigativo. Il suo compito consiste nel documentare in modo accurato, oggettivo e riproducibile gli elementi che possono avere valore di prova: una scena del crimine, un reperto, una traccia, una lesione, il volto di una persona da identificare. L’immagine che ne risulta deve poter essere esaminata anni dopo da un giudice, da un perito o da un avvocato, e restituire a ciascuno la stessa informazione. Per questo la disciplina si distingue dalla fotografia giornalistica e da quella documentaria in senso generale: lì conta il racconto, qui conta la verificabilità.
Nata nell’Ottocento, in parallelo con la polizia scientifica e con le prime teorie criminologiche, la fotografia forense ha attraversato la lastra al collodio, la pellicola in rullo, la diapositiva a colori e il sensore digitale. Ogni passaggio ha cambiato gli strumenti e lasciato intatto un principio: la fotografia vale come prova solo se si può dimostrare da dove viene e che cosa le è accaduto dopo lo scatto. Questo articolo ripercorre la storia del genere, le tecniche di ripresa sulla scena, il ruolo della luce invisibile e della chimica, il passaggio al digitale e le regole che oggi proteggono l’integrità dei file.
In Sintesi
- La fotografia forense documenta scene, reperti e persone in modo misurabile e ripetibile, con valore probatorio.
- Le prime fotografie di detenuti risalgono agli anni Quaranta dell’Ottocento; nel 1888 Alphonse Bertillon standardizzò la ripresa frontale e di profilo e nel 1890 pubblicò «La photographie judiciaire».
- La sequenza di ripresa è fissa: visione d’insieme, distanza intermedia, dettaglio con scala metrica, tutto annotato in un registro fotografico.
- Infrarosso, ultravioletto e luminol rendono visibili tracce che l’occhio non coglie; il luminol emette una luce chemiluminescente fotografabile solo con lunga esposizione.
- Con il digitale contano formati senza perdita, impronta hash dei file originali e catena di custodia documentata.
- In Italia la legge 48/2008 ha introdotto nel codice di procedura penale l’obbligo di conservare i dati originali e di acquisirli con copie conformi e immodificabili.
Le origini: dal dagherrotipo ai primi archivi di polizia
Pochi anni dopo l’annuncio del dagherrotipo, nel 1839, le autorità giudiziarie capirono che la nuova immagine poteva fare ciò che il disegno non faceva: fissare un volto o un luogo senza l’interpretazione di chi disegnava. Le più antiche fotografie di detenuti destinate alle forze dell’ordine risalgono forse al Belgio, tra il 1843 e il 1844. Seguirono Sydney, entro il 1846, poi Liverpool e Birmingham, entro il 1848. Erano ritratti ancora privi di regole comuni, ma la funzione era già quella giusta: riconoscere una persona in un secondo momento.
Negli Stati Uniti la polizia di Filadelfia esponeva nel 1853 una galleria di dagherrotipi di criminali, e nel 1857 fece lo stesso quella di New York. L’agenzia Pinkerton usò queste immagini sui manifesti dei ricercati e verso il 1870 aveva riunito la più vasta collezione di fotografie segnaletiche del paese. A Parigi, dopo la sconfitta della Comune nel 1871, la prefettura di polizia incaricò Eugène Appert di fotografare i detenuti condannati. La fotografia entrava così nella macchina amministrativa dello Stato, con tutto ciò che questo comportava di controllo sociale; chi vuole approfondire il lato antropologico e ideologico di queste pratiche può leggere l’articolo sulla fotografia antropologica.
Una funzione diversa nacque con la documentazione dei luoghi. Il crollo del ponte sul Tay, in Scozia, avvenuto nel dicembre 1879, lasciò fotografie dei piloni danneggiati e dei relitti, oggi conservate in archivio. Quelle immagini furono riprese e ingrandite digitalmente più di un secolo dopo, intorno al 1999 e al 2000, e le nuove analisi indicarono difetti di progettazione e nei pilastri in ghisa tra le cause del cedimento. Il caso mostra una caratteristica della fotografia come documento: conserva informazioni che nessuno aveva ancora pensato di cercare.
Nell’Ottocento la fotografia criminale e di polizia era ancora un insieme di usi sparsi. Fu la fine del secolo a trasformarla in un sistema, con regole scritte e con un nome che ancora oggi si associa alla disciplina.
Bertillon e la fotografia segnaletica
Alphonse Bertillon entrò nella prefettura di polizia di Parigi il 15 marzo 1879 come copista e sviluppò il suo metodo nel tempo libero, misurando i detenuti nel carcere della Santé. Ne uscì un sistema di identificazione basato su misure corporee standard, il cosiddetto bertillonage, introdotto nel 1882, in cui le misurazioni antropometriche si accompagnavano alla fotografia dei detenuti.
La fotografia entrò nel sistema con regole precise. Nel 1888 Bertillon standardizzò la fotografia segnaletica moderna: una ripresa frontale e una di profilo, con illuminazione e angolazioni uniformate, in modo che le immagini di persone diverse fossero confrontabili tra loro. Lo fece in particolare per lo schedario degli anarchici. L’idea è semplice e ancora attuale. Se ogni ritratto è fatto con la stessa distanza, la stessa luce e le stesse pose, le differenze che si vedono nelle immagini sono differenze tra le persone e non tra gli scatti.
Nel 1890 Bertillon pubblicò a Parigi, presso Gauthier-Villars, «La photographie judiciaire», con un’appendice dedicata alla classificazione e all’identificazione antropometriche. Il manuale fissava le regole per la ripresa dei segnaletici e dei luoghi del delitto, e ne esiste una ristampa moderna del 2015. Il bertillonage si diffuse in Europa, negli Stati Uniti e in Russia, e rimase lo standard dell’identificazione fino a quando le impronte digitali lo sostituirono nel corso del Novecento.
Le fotografie segnaletiche, con la loro uniformità, sono anche il punto in cui la disciplina mostra il suo lato più discusso. L’archivio fotografico del corpo sociale, di cui parlano gli studi critici sulla sorveglianza, nasce qui. Le immagini di Bertillon servivano a rendere un individuo rintracciabile, e lo facevano con grande efficacia tecnica. Questa efficacia ha un costo storico che la storia della fotografia non deve rimuovere.
Reiss, Ottolenghi e le scuole di polizia scientifica
Accanto a Bertillon lavorarono altri pionieri, e il quadro europeo risulta più ricco di quanto suggerisca la sola figura parigina. Rodolphe Archibald Reiss, studioso di fotografia e di scienze forensi, pubblicò nel 1903 a Parigi «La photographie judiciaire», un testo che gli diede notorietà internazionale. Nel 1909 fondò all’Università di Losanna l’Institut de police scientifique, uno dei primi centri universitari dedicati alla materia. Nelle inchieste sui crimini di guerra della Prima guerra mondiale fotografò sistematicamente le vittime delle atrocità, e proprio questa documentazione fu usata in Bulgaria per contestarne l’imparzialità, segno di quanto l’uso probatorio dell’immagine fosse già materia di controversia.
In Italia la polizia scientifica prese forma nei primi anni del Novecento intorno a Salvatore Ottolenghi (Asti 1861, 1934), che entrò nell’orbita di Cesare Lombroso e presto se ne distaccò. I primi corsi di polizia scientifica si tennero a Roma nel 1902, nel carcere di Regina Coeli. Le fotografie specializzate dalle scene del crimine ai relitti sottomarini mostrano quanto questo modello si sia poi esteso ad altri ambiti professionali.
Il filo comune tra questi esperimenti è la standardizzazione. La fotografia forense ottiene valore quando due fotografi diversi, in due città diverse, sanno che cosa devono mostrare e come devono mostrarlo.
Tecniche e strumenti nel Novecento
Nella seconda metà dell’Ottocento le riprese sul luogo di un delitto avvenivano su lastre di vetro, con tempi di posa lunghi, che costringevano i fotografi a immobilizzare la scena e a gestire con cura la luce disponibile. Le immagini risultavano statiche, ma erano già sufficientemente dettagliate per consentire il riconoscimento di volti, la registrazione degli ambienti e la lettura delle posizioni. Le attrezzature erano ingombranti e richiedevano un treppiede robusto.
Dal 1888 la Kodak introdusse la fotocamera a pellicola in rullo, e con la diffusione delle fotocamere portatili la fotografia divenne più agile anche in ambito investigativo. Il flash al magnesio permise di illuminare ambienti bui come cantine o interni notturni, con un bagliore intenso e breve. La pellicola flessibile e gli apparecchi più leggeri consentirono di raggiungere luoghi difficili e di scattare più rapidamente, con un effetto diretto sul numero di immagini che un’indagine poteva produrre.
Con la fotografia a colori la documentazione di tracce biologiche, tessuti e sostanze chimiche guadagnò una fedeltà che il bianco e nero non poteva offrire. Il colore di una lesione, di una macchia o di un tessuto è informazione, e la resa cromatica accurata permette di distinguere tonalità che in bianco e nero si confondono. Per lo stesso motivo la dominante cromatica è un difetto che il fotografo forense deve controllare con attenzione, e il bilanciamento del bianco diventa una scelta tecnica documentata.
Un’altra innovazione di lungo periodo riguarda la fotografia metrica, cioè la ripresa con una scala graduata inserita nell’inquadratura. Un’immagine con scala permette di misurare, oltre che di descrivere. La lunghezza di una ferita, la larghezza di un’impronta di scarpa o il diametro di un foro si ricavano dal fotogramma, purché il piano della scala sia parallelo al piano del sensore o della pellicola. Quando i piani non sono paralleli compare la distorsione prospettica e la misura diventa inaffidabile, motivo per cui le linee guida raccomandano di riprendere i dettagli con l’asse ottico perpendicolare alla superficie.
La fotogrammetria, cioè la ricostruzione tridimensionale a partire da serie di scatti calibrati, appartiene alla stessa famiglia di idee. Oggi si combina con i sistemi laser scanner per produrre modelli virtuali navigabili delle scene del crimine, che consentono a investigatori e giudici di «rivisitare» un luogo anche a distanza di anni.
Documentare la scena del crimine
La scena del crimine è il campo operativo principale. Documentarla significa costruire un archivio visivo da cui sia possibile ricostruire la disposizione degli elementi anche dopo che il luogo è stato alterato, ripulito o demolito. La metodologia, codificata nel corso del Novecento, procede dal generale al particolare in tre passi.
Il primo passo è la ripresa d’insieme, che mostra l’ambiente nel suo complesso, i punti di accesso e di uscita, la relazione spaziale tra gli oggetti. Serve a collocare tutto il resto e di norma non richiede una scala. Il secondo passo è la ripresa a distanza intermedia, che mostra un reperto nel suo contesto, in rapporto agli oggetti vicini. Il terzo passo è il dettaglio ravvicinato, in cui l’oggetto occupa il fotogramma e accanto a esso compare la scala metrica: l’impronta su un coltello, il segno di un attrezzo su un infisso, la traccia su un tessuto. Più inquadrature da angolazioni diverse riducono il rischio che un solo punto di vista distorca la lettura.
La scelta dell’attrezzatura segue la funzione. Gli obiettivi grandangolari servono per le riprese d’insieme degli interni, dove lo spazio è ridotto. Le ottiche macro servono per le tracce minute. Un diaframma chiuso aumenta la profondità di campo e consente di tenere a fuoco l’intero reperto, ma allunga il tempo di posa: per questo si lavora con il cavalletto e con lo scatto remoto o il ritardatore, che evitano il mosso. La sensibilità ISO si tiene bassa per limitare il rumore, perché il rumore cancella proprio i dettagli sottili che si cercano.
L’illuminazione artificiale, con flash multipli o con luci a LED, si gestisce in modo da non creare riflessi né ombre che alterino la percezione. Spesso si usa una luce radente, cioè inclinata rispetto alla superficie, per far emergere impronte in rilievo, solchi e impronte di calzature su terreni morbidi. Si riprende anche con luce diversa dello stesso dettaglio, così che chi analizza abbia più versioni dello stesso fatto.
Ogni scatto confluisce in un registro fotografico. Il registro riporta il numero progressivo dell’immagine, la data e l’ora, il soggetto, la posizione di ripresa, i parametri tecnici e le note del fotografo. Può far parte del fascicolo o essere acquisito come materiale a disposizione delle parti. Insieme alle fotografie costituisce la prova documentale, e deve reggere a ogni contestazione: una fotografia senza registro resta un’immagine priva di valore probatorio.
Luce invisibile, luminol e fotografia delle tracce
Gli strumenti più caratteristici della fotografia forense sono quelli che mostrano ciò che l’occhio non vede. I laboratori utilizzano sorgenti a infrarossi, ultravioletti, raggi X e laser, oltre a fotocamere e microscopi, per rendere leggibili dettagli invisibili. Il vincolo da rispettare è sempre lo stesso: la tecnica non deve alterare l’aspetto né lo stato della prova.
La fotografia infrarossa permette di leggere scritte cancellate o coperte, di rivelare alterazioni su documenti e di mettere in evidenza tracce ematiche sotto superfici dipinte. Un lavoro pubblicato nel 2012 sul «Journal of Forensic Sciences» da Farrar, Porter e Renshaw ha studiato l’impiego dell’infrarosso riflesso per rilevare tracce di sangue latenti sotto vernice. La fotografia ultravioletta serve invece per far emergere fibre, residui organici e fluorescenze. La fotografia multispettrale riunisce queste bande in un unico flusso di lavoro, con sensori che registrano porzioni dello spettro altrimenti inaccessibili.
Il luminol merita un discorso a parte, perché si sente spesso descriverlo in modo impreciso. Fu sintetizzato per la prima volta in Germania nel 1902 e ricevette il nome attuale nel 1934. Nel 1937 il chimico forense tedesco Walter Specht ne studiò in modo esteso l’applicazione al rilevamento del sangue sulle scene del crimine, e nel 1939 i patologi di San Francisco Frederick Proescher e A. M. Moody aggiunsero ulteriori osservazioni. La luce che emette è chemiluminescente: nasce da una reazione di ossidazione catalizzata dal ferro dell’emoglobina, e non dalla riemissione di una luce incidente. Appare come un bagliore blu, con lunghezza d’onda intorno ai 425 nanometri, e dura circa trenta secondi per ogni applicazione.
Per il fotografo ne derivano condizioni di lavoro molto precise. Il bagliore si vede solo in una stanza piuttosto buia e si documenta con una fotografia a lunga esposizione, su treppiede, perché la luce disponibile è poca e di breve durata. I tempi di posa e la sensibilità ISO si scelgono in anticipo, con prove, e l’inquadratura va fissata prima di spruzzare il reagente. Un buon protocollo prevede anche una ripresa con luce normale dello stesso punto, così che si possa collocare il bagliore nel contesto.
Resta una nota di prudenza sulle immagini «migliorate». Quando una tecnica elabora il segnale per renderlo più leggibile, deve poterlo fare in modo ripetibile, con passaggi dichiarati. Nel 2019 un’inchiesta di ProPublica ha criticato la validità scientifica di alcune analisi fotografiche dell’FBI, rilevando esagerazioni nella precisione dichiarata dagli esaminatori. Il rilievo vale come promemoria: una fotografia non si autentica da sola, e chi la interpreta ne risponde.
Il digitale: autenticità, hash e catena di custodia
Il passaggio al digitale ha aumentato la qualità e la quantità delle immagini acquisibili, ma ha complicato la dimostrazione dell’autenticità. Un file si copia senza degrado e si modifica senza lasciare traccia visibile, e questo impone protocolli più rigorosi di quelli richiesti alla pellicola, dove il negativo era un oggetto fisico da custodire.
Per le prove destinate a confronti successivi si consigliano formati senza perdita, come TIFF oppure RAW, che conservano le informazioni registrate dal sensore. Il file originale non si tocca: le analisi e le presentazioni si fanno su copie di lavoro. All’originale si applica una funzione di hash crittografico, un algoritmo che produce un’impronta numerica univoca del contenuto. Se anche un solo bit del file cambia, l’impronta cambia, e la manipolazione diventa dimostrabile. Registrata l’impronta al momento dell’acquisizione, chiunque può ricalcolarla più tardi e confrontarla.
I metadati EXIF riportano data, ora, impostazioni della fotocamera e talvolta coordinate GPS. Sono un indizio utile ma non una garanzia, perché si possono riscrivere con software comuni; per questo si custodiscono insieme al file e si verificano contro il registro fotografico. Una discrepanza tra l’orologio della fotocamera e l’ora reale va annotata all’inizio del servizio, non scoperta in aula.
La post-produzione è ristretta. Sono ammessi interventi limitati e dichiarati, come la correzione dell’esposizione o del bilanciamento del bianco, mentre ogni modifica che alteri selettivamente la scena è esclusa. I software dedicati registrano ogni passaggio in un registro delle operazioni, in modo che un terzo possa ripetere la sequenza e ottenere lo stesso risultato.
La catena di custodia digitale richiede che ogni passaggio, dall’acquisizione alla presentazione in aula, sia documentato: chi ha scaricato la scheda, su quale supporto, quando, con quale impronta, a chi è stata consegnata. Questo garantisce che l’immagine mostrata in tribunale sia identica a quella registrata sul campo. Anche la conservazione a lungo termine richiede attenzione, perché i formati diventano obsoleti e i supporti si deteriorano: si prevedono copie ridondanti su supporti diversi e verifiche periodiche dell’integrità, ripetendo il calcolo dell’impronta.
Per chi desidera approfondire il versante giuridico, l’articolo sulle fotografie come prove legali esamina il valore processuale delle immagini.
Il quadro normativo italiano
In Italia la legge 48 del 2008, che ratifica la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, ha modificato il codice di procedura penale per disciplinare l’acquisizione e la conservazione delle evidenze digitali. Le modifiche riguardano i mezzi di ricerca della prova (articoli 244, 247, 248, 254, 254-bis, 256, 259 e 260) e le attività d’iniziativa della polizia giudiziaria (articoli 352, 353 e 354).
Per ispezioni e perquisizioni la legge richiede di adottare «misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». Per il sequestro prevede l’acquisizione mediante copia su un supporto adeguato, con una procedura che assicuri «la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità». Il legislatore non ha fissato procedure tecniche dettagliate, ma indicazioni generali, e il rinvio va alle migliori pratiche riconosciute dalla comunità scientifica e dagli operatori. Secondo la dottrina, l’inosservanza può portare all’inutilizzabilità processuale del dato.
Tra gli standard più citati figura la norma ISO/IEC 27037, che descrive il processo di identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle evidenze digitali, con la catena di custodia come filo conduttore e con figure professionali distinte per chi interviene per primo e per chi svolge le analisi specialistiche. In Italia non esiste uno standard nazionale seguito da tutte le autorità, quindi le garanzie dipendono molto dalla qualità del metodo che il singolo ufficio adotta e documenta.
La fotografia digitale scattata in un’indagine rientra in questo schema: un file originale, un’impronta registrata, una copia conforme, un registro delle operazioni. Chi lavora nel settore, anche come consulente di parte, ragiona così fin dallo scatto.
Errori frequenti e limiti
Il primo errore è la ripresa senza scala. Un oggetto fotografato da solo non dice nulla sulle sue dimensioni, e una stima a posteriori vale poco. Il secondo è la scala piazzata male: se copre parte della traccia o non sta sullo stesso piano, falsa la misura o disturba la lettura. Il terzo è la ripresa solo di dettaglio: senza la visione d’insieme e quella intermedia, il reperto perde il contesto e la sua posizione originale diventa contestabile.
Altri errori nascono dalla luce. Un flash frontale può cancellare le impronte in rilievo, appiattire le texture e produrre riflessi sulle superfici lucide; una dominante cromatica non controllata altera il colore di una macchia o di una lesione. Si evita lavorando con luce radente, con più sorgenti e con una carta grigia o una scala colore inserita nel fotogramma.
Infine ci sono gli errori di procedura: schede di memoria formattate prima della copia, file rinominati, mancanza del registro fotografico, copie di lavoro scambiate per originali. Nessuno di questi difetti cancella la fotografia, ma tutti consegnano alla controparte un argomento. Il limite più generale ha a che fare con la natura stessa del mezzo: la fotografia mostra una porzione di realtà scelta da qualcuno, con un punto di vista e un’inquadratura. Il metodo serve proprio a ridurre l’arbitrio di questa scelta, senza potere mai eliminarlo del tutto.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra fotografia forense e fotografia criminale?
La fotografia criminale o segnaletica riguarda soprattutto la ripresa delle persone per identificarle, come nel sistema di Bertillon. La fotografia forense comprende anche la documentazione di scene, reperti e tracce, con metodi che puntano alla misurabilità e alla verifica successiva.
Perché si inserisce sempre una scala nelle foto dei reperti?
La scala permette di misurare sul fotogramma lunghezze e dimensioni, e di ingrandire o stampare l’immagine a grandezza reale. Funziona se il piano della scala è parallelo al piano di ripresa. Le riprese d’insieme, invece, di norma non la richiedono.
Il luminol emette fluorescenza?
Emette chemiluminescenza. La luce nasce da una reazione chimica di ossidazione, catalizzata dal ferro dell’emoglobina, e non da una luce incidente riemessa. Si osserva in ambiente quasi buio e si fotografa con una lunga esposizione.
Quale formato si usa per le fotografie probatorie digitali?
Si preferiscono formati senza perdita di dati, come TIFF o RAW, conservando il file originale intatto e lavorando su copie. All’originale si associa un’impronta hash, che permette di dimostrare in seguito che il file non è stato modificato.
Si può correggere una fotografia forense in post-produzione?
Solo entro limiti ristretti e documentati, come la correzione dell’esposizione o del bilanciamento del bianco. Ogni intervento va registrato in modo che un terzo possa ripeterlo e ottenere lo stesso risultato. Le modifiche selettive alla scena sono escluse.
Che cosa dice la legge italiana sulla prova digitale?
La legge 48 del 2008 ha introdotto nel codice di procedura penale l’obbligo di conservare i dati originali e di acquisirli tramite copia conforme e immodificabile. Le procedure tecniche sono lasciate alle migliori pratiche, tra cui la norma ISO/IEC 27037.
La sezione I generi fotografici presenta gli altri generi.
Fonti
- Wikipedia, Forensic photography
- Wikipedia, Alphonse Bertillon
- Linkiesta, il medico che fece delle indagini una scienza (Salvatore Ottolenghi)
- Wikipedia, Mug shot
- Wikipedia, Luminol
- Wikipedia, Archibald Reiss
- ICT Security Magazine, la disciplina nazionale alla luce della legge 48 del 2008
- OSA Archivum, scheda di «La photographie judiciaire» di Alphonse Bertillon
Aggiornato Ottobre 2026




