L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa ha posto la fotografia in una condizione inedita, in cui il concetto stesso di autore, originalità e proprietà intellettuale viene rimesso in discussione. Le AI non si limitano più a supportare il fotografo nella fase di editing o nella gestione dei flussi di lavoro: oggi sono capaci di generare immagini fotograficamente verosimili, talvolta indistinguibili da scatti reali, oppure di rielaborare fotografie esistenti con tecniche di manipolazione sempre più sofisticate.
Le domande che ne nascono sono quattro, e il diritto ha cominciato a dare risposte solo negli ultimi due anni. Chi detiene i diritti su una fotografia creata o modificata da un algoritmo? Fino a che punto l’uso di dataset pieni di immagini protette può costituire una violazione? Che status hanno i cosiddetti synthetic media, e in particolare i deepfake, che imitano sembianze e contesti reali? E quali regole stanno arrivando, in Italia, in Europa e fuori?
Questo articolo, aggiornato al 21 ottobre 2026, raccoglie lo stato della questione: la legge italiana 132/2025, l’AI Act europeo, le sentenze già pronunciate e le cause ancora aperte. Resta un testo informativo, pensato per chi fotografa e pubblica. Non sostituisce il parere di un avvocato sul singolo caso.
In Sintesi
- In Italia, dal 10 ottobre 2025, la legge 132/2025 ha scritto nella legge sul diritto d’autore che sono tutelate le opere dell’ingegno «umano»; l’uso dell’IA come strumento non esclude la tutela se l’opera resta frutto del lavoro intellettuale dell’autore.
- Un’immagine generata interamente da un algoritmo, senza apporto creativo umano riconoscibile, non gode di copyright né in Italia né negli Stati Uniti: la Corte Suprema americana ha rifiutato di riesaminare il caso Thaler il 2 marzo 2026.
- Per l’addestramento dei modelli vale l’eccezione europea sul text and data mining, ma chi detiene i diritti può riservarseli con un opt-out; ignorarlo oggi è anche un illecito penale previsto dall’art. 171 della legge 633/1941.
- Le sentenze finora arrivate sono caute: a Londra Getty ha perso contro Stability AI (4 novembre 2025), ad Amburgo il fotografo Kneschke ha perso in appello contro LAION (10 dicembre 2025), e la Corte di giustizia dell’UE deve ancora pronunciarsi nel caso Like Company contro Google.
- I deepfake dannosi sono puniti dal nuovo art. 612-quater del codice penale (reclusione da uno a cinque anni), e l’art. 50 dell’AI Act impone dal 2 agosto 2026 obblighi di marcatura e di dichiarazione dei contenuti sintetici.
- Per il fotografo contano tre cose pratiche: documentare il proprio contributo creativo, dichiarare l’opt-out in forma leggibile dalle macchine e conservare prove dell’uso illecito delle proprie immagini.
Chi detiene i diritti su fotografie generate o elaborate da AI?
Il primo nodo riguarda la titolarità dei diritti. Il diritto d’autore si regge da sempre su due requisiti: l’originalità dell’opera e l’intervento creativo umano. Le legislazioni occidentali concordano su un punto, ed è un punto rigido. Un’opera priva di apporto umano non gode di protezione autoriale. Se un’immagine è creata interamente da un algoritmo, senza alcun contributo creativo dell’utente, il copyright non nasce.
Giuridicamente, poi, sarebbe impreciso dire che quell’immagine «è di dominio pubblico», come si legge spesso. Il dominio pubblico presuppone un diritto scaduto. Qui il diritto non è mai esistito. Restano però i contratti: i termini di servizio della piattaforma che ha generato l’immagine possono limitarne l’uso commerciale, e vanno letti.
La questione si complica quando l’utente interviene con testi di input, scelte di stile, parametri di generazione o successivi interventi di editing. Gli ordinamenti rispondono in modo diverso.
Stati Uniti. L’U.S. Copyright Office ha ribadito più volte che le opere prodotte esclusivamente da AI non sono protette. Nel rapporto «Copyright and Artificial Intelligence», parte 2, pubblicato il 29 gennaio 2025, ha chiarito che la tutela è possibile per gli elementi in cui l’intervento umano è sufficientemente creativo, per esempio la selezione e la disposizione di materiali generati, o le modifiche apportate a mano all’immagine. I soli prompt, secondo l’Ufficio, non bastano. Il caso più noto è «Théâtre D’opéra Spatial», immagine creata con Midjourney e vincitrice di un concorso artistico nel 2022: la registrazione è stata negata perché l’autore non aveva voluto escludere dal deposito le parti generate dalla macchina. Nel caso Thaler, che riguardava un’immagine attribuita come unico autore al sistema stesso, la Corte d’appello del distretto di Columbia ha confermato nel marzo 2025 il requisito dell’autore umano, e la Corte Suprema ha respinto il ricorso il 2 marzo 2026. Un altro procedimento, Allen contro Perlmutter, riguarda un’opera costruita con oltre seicento prompt e risultava ancora pendente all’inizio del 2026: è quello che potrebbe fissare una soglia.
Unione europea. Il diritto europeo non riconosce titolarità a entità non umane. La protezione scatta se l’opera è «creazione intellettuale propria» dell’autore, cioè se riflette scelte libere e personali. Il ruolo di chi guida il processo (prompter, fotografo, editor) è ancora in fase di definizione, e la Corte di giustizia non ha detto l’ultima parola.
Regno Unito. È l’unico ordinamento rilevante ad aver previsto, già con il Copyright, Designs and Patents Act del 1988, una norma sulle opere generate da computer: l’autore è «la persona che ha compiuto le disposizioni necessarie per la creazione». Si discute da tempo se quella norma regga di fronte ai modelli generativi.
Il problema pratico è che nelle immagini AI il confine tra casualità algoritmica e scelta autoriale è sottilissimo. Un fotografo che usa l’AI per ricostruire parti di una foto danneggiata può rivendicare la paternità dell’opera finale. Se invece si limita a un prompt generico e prende la prima immagine che esce, la titolarità diventa molto difficile da sostenere.
Ne risulta una situazione ibrida, che si può riassumere così.
| Tipo di immagine | Tutela d’autore |
|---|---|
| Immagine generata interamente dall’AI | Nessuna: manca l’autore umano. Possono valere i termini contrattuali della piattaforma. |
| Immagine AI guidata da scelte creative umane | Possibile, per la parte riconducibile al lavoro intellettuale dell’autore, con margini interpretativi ampi. |
| Immagine AI derivata da una foto preesistente | Restano i diritti sull’opera originaria: serve l’autorizzazione del titolare per l’elaborazione. |
| Fotografia scattata dall’autore e ritoccata con strumenti AI | Piena, se lo scatto è creativo: l’IA è uno strumento, come lo era la camera oscura. |
Il quadro in Italia: legge 633/1941 e legge 132/2025
Il sistema italiano di diritto d’autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, si fonda in modo molto chiaro sul requisito dell’apporto creativo umano. Fino al 2025 il legislatore taceva sull’IA e toccava agli interpreti ricavare le conseguenze. Oggi il testo parla.
La legge 23 settembre 2025 n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025. Il suo articolo 25 interviene sulla legge sul diritto d’autore in tre punti.
Opere dell’ingegno umano
All’articolo 1 della legge 633/1941 viene aggiunto l’aggettivo «umano»: sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo. La norma aggiunge che la tutela spetta anche alle opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. L’IA è dunque uno strumento e non un autore. Quanto lavoro umano serva, però, la legge non lo dice: non offre indicatori misurabili, e sarà la giurisprudenza a tracciare il confine caso per caso.
Per la fotografia il principio è familiare. Dell’apparecchio non si è mai detto che fosse l’autore, e della camera oscura nemmeno. Contava la scelta di chi inquadrava, esponeva e stampava. La stessa logica vale per i software, che si tratti di Lightroom o di un modello generativo.
Un precedente utile, anche se non riguarda l’IA generativa in senso stretto, è l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 1107 del 16 gennaio 2023, sul caso di un fiore digitale usato come scenografia al Festival di Sanremo 2016. La RAI sosteneva che un’opera nata da un software non fosse creativa; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché sollevato per la prima volta in sede di legittimità, ma ha ricordato che la creatività non coincide con la novità assoluta e che l’uso di uno strumento digitale non la esclude di per sé.
Tutela delle fotografie e fotografie semplici
Per le fotografie la legge italiana distingue due livelli. Le opere fotografiche di carattere creativo sono opere dell’ingegno in senso pieno e durano settant’anni dopo la morte dell’autore. Le fotografie semplici, quelle senza valore creativo apprezzabile, ricevono invece il diritto connesso degli articoli 87 e seguenti, con durata più breve, di vent’anni dalla produzione. Il confine fra i due livelli conta anche quando entra in gioco l’IA: l’immagine con un contributo umano creativo ricade nel primo gruppo, quella generata con una sola frase difficilmente nel secondo, perché il diritto connesso presuppone comunque uno scatto fotografico.
Text and data mining e addestramento dei modelli
L’art. 25 introduce nella legge 633/1941 il nuovo articolo 70-septies. Le riproduzioni e le estrazioni da opere o altri materiali accessibili online o in banche dati cui si ha accesso legittimo, effettuate per l’addestramento di sistemi di IA, comprese quelle generative, sono consentite alle condizioni degli articoli 70-ter e 70-quater. Il primo regola l’eccezione per la ricerca scientifica, il secondo quella generale di text and data mining, che l’autore può bloccare con un opt-out. Entrambi derivano dalla direttiva DSM 2019/790, recepita in Italia con il decreto legislativo 177/2021. Lo stesso articolo 25 aggiunge all’art. 171 una nuova lettera a-ter: chi riproduce o estrae testo e dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche tramite sistemi di IA, commette un illecito penale.
Va corretta qui un’idea molto diffusa. Per il text and data mining la regola europea non richiede una licenza per gli usi commerciali. Al contrario: l’eccezione generale dell’art. 4 della direttiva consente anche usi commerciali, a patto che i titolari non si siano riservati i diritti. Per la ricerca scientifica svolta da organismi di ricerca e istituti del patrimonio culturale vale invece l’eccezione dell’art. 3, che non ammette opt-out. Il fotografo italiano che vuole impedire l’uso commerciale delle sue immagini per l’addestramento deve quindi dichiarare esplicitamente la riserva. Se l’ha fatto in modo valido e il modello è stato addestrato lo stesso, può rivendicare i propri diritti.
Deepfake e diritto all’immagine
Sul fronte dei synthetic media, in Italia si applicano diverse norme, ora affiancate da una specifica.
L’art. 10 del codice civile e gli artt. 96-97 della legge 633/1941 proteggono il diritto all’immagine: l’uso non autorizzato del volto in un deepfake costituisce violazione. L’art. 595 del codice penale punisce la diffamazione se il deepfake danneggia la reputazione. Il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, integrato dal GDPR) entra in gioco perché il volto, trattato con tecniche che consentono l’identificazione univoca, rientra tra i dati biometrici, che il GDPR protegge con cautele rafforzate. Per i contenuti sessualmente espliciti diffusi senza consenso si applica l’art. 612-ter c.p., il cosiddetto revenge porn (non va confuso con l’art. 612-bis, che riguarda gli atti persecutori).
La novità è l’art. 612-quater c.p., introdotto dalla stessa legge 132/2025: «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Si procede di regola a querela della persona offesa. Si procede invece d’ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto perseguibile d’ufficio, o se è commesso contro una persona incapace per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle sue funzioni. La legge introduce inoltre un’aggravante comune, all’art. 61 c.p., per i reati commessi con l’uso di sistemi di IA quando questi hanno costituito un mezzo insidioso.
Cosa manca ancora
Una legge che regoli in modo specifico la fotografia generata da IA, in Italia, non esiste. Si applicano le norme generali su diritto d’autore, privacy e immagine, rafforzate dalle novità del 2025. Sul piano dell’etichettatura dei contenuti sintetici la cornice principale è europea, e se ne parla più sotto.
Dataset di addestramento e rischio di violazione del copyright
Un tema esplosivo riguarda il training dei modelli di AI. Per imparare a generare immagini, le reti neurali vengono addestrate su dataset sterminati di fotografie, spesso raccolte dal web senza autorizzazione. Tra queste vi sono milioni di immagini protette, provenienti da archivi fotografici, portfolio professionali e stock images.
Le questioni giuridiche principali sono tre.
Riproduzione non autorizzata. Quando un dataset contiene immagini protette, copiarle per l’addestramento può configurare una violazione del diritto di riproduzione. Chi sviluppa i modelli invoca la dottrina del fair use negli Stati Uniti e le eccezioni di text and data mining nell’Unione europea, sostenendo che i dati siano materiale di apprendimento e non opere diffuse al pubblico. Il punto è se le copie fatte durante l’addestramento siano coperte da queste eccezioni, e sono i giudici a doverlo stabilire.
Opere derivate e stile. Se l’AI genera un’immagine che riproduce in modo riconoscibile un soggetto o una composizione di un fotografo specifico, può configurarsi una riproduzione o un’elaborazione non autorizzata. Lo stile in quanto tale, però, non è protetto dal diritto d’autore, che tutela l’espressione e non le idee o i modi di fare. Molti artisti hanno denunciato piattaforme di AI per la capacità dei sistemi di replicare tratti stilistici distintivi, e i tribunali stanno ancora cercando dove passi la linea.
Responsabilità. Chi risponde di un’eventuale violazione? L’utente che genera l’immagine, la piattaforma che offre il servizio, l’azienda che ha costruito il dataset? Le cause in corso negli Stati Uniti e in Europa mirano a chiarire anche questo.
A queste si aggiunge la trasparenza dei dataset. Per i modelli di uso generale l’AI Act obbliga i fornitori, dal 2 agosto 2025, a pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento e ad adottare una politica che rispetti le riserve di diritti. Così gli autori possono sapere se e come le proprie opere sono state utilizzate.
Il rischio concreto per i fotografi è che i propri archivi vengano inglobati nei dataset senza consenso e senza compenso, con una conseguente erosione del mercato delle immagini stock. Un archivio fotografico messo online con cura, con didascalie e metadati, è proprio il tipo di materiale che un sistema di addestramento cerca.
Cause e sentenze: cosa è già stato deciso
Dal 2023 le cause sulle immagini e l’IA si sono moltiplicate. Poche sono arrivate a una decisione, e nessuna ha chiuso la questione. Le principali, con il loro stato a ottobre 2026 per quanto risulta dalle fonti consultate, sono queste.
Getty Images contro Stability AI (Regno Unito). Getty ha citato Stability AI davanti all’Alta Corte di Londra, sostenendo che Stable Diffusion fosse stato addestrato su milioni di sue immagini. Nel corso del processo Getty ha rinunciato alle domande sulla violazione primaria, perché l’addestramento era avvenuto fuori dal Regno Unito. Con la sentenza del 4 novembre 2025 ([2025] EWHC 2863 (Ch)), la giudice Joanna Smith ha respinto la domanda di violazione secondaria, quella per cui il modello sarebbe una «copia contraffatta» importata nel Paese, e ha accolto solo in misura molto limitata le domande sui marchi, legate alla comparsa di filigrane simili a quelle di Getty. L’esito complessivo è stato favorevole a Stability AI. Nel dicembre 2025 Getty ha ottenuto il permesso di impugnare la sola parte sulla violazione secondaria: si discute se un modello di IA debba contenere una copia dell’opera per essere una «copia contraffatta».
Getty Images contro Stability AI (Stati Uniti). Il procedimento americano, avviato in Delaware, è stato riproposto davanti al tribunale federale della California settentrionale nell’estate 2025. Elenca oltre settemila immagini, e il fair use sarà il tema centrale. Era in attesa della decisione su una richiesta di rigetto all’inizio del 2026.
Andersen contro Stability AI e Midjourney (Stati Uniti). È la causa collettiva di artisti visivi, avviata nel gennaio 2023 e ancora in fase di discovery nei primi mesi del 2026, con un’udienza sul giudizio sommario fissata al 17 febbraio 2027. Contro Midjourney hanno agito anche grandi studi cinematografici, nel giugno 2025: anche lì il processo non è arrivato a una sentenza di merito.
Kneschke contro LAION (Germania). È il caso che interessa di più i fotografi. Robert Kneschke, fotografo professionista, ha citato LAION, associazione che ha raccolto il dataset LAION-5B usato per addestrare modelli di immagini, perché una sua foto era stata scaricata per includerla nel dataset. Il Tribunale di Amburgo gli ha dato torto il 27 settembre 2024 e la Corte d’appello di Amburgo ha respinto il suo ricorso il 10 dicembre 2025 (causa 5 U 104/24). I giudici hanno ritenuto coperto dall’eccezione sul text and data mining il solo scaricamento dell’immagine per confrontarla con la sua descrizione, e hanno applicato anche l’eccezione per la ricerca scientifica, perché LAION è un’associazione senza scopo di lucro. Hanno lasciato aperta la domanda sul successivo addestramento generativo. Su un punto la Corte d’appello ha corretto il primo grado: una riserva di diritti scritta in linguaggio naturale sul sito dell’agenzia di stock non è stata ritenuta leggibile dalle macchine, e perciò non vale come opt-out. Il ricorso alla Corte federale di giustizia è stato ammesso, quindi la vicenda non è chiusa.
Like Company contro Google (Corte di giustizia dell’UE, C-250/25). È il primo rinvio pregiudiziale su IA generativa e diritto d’autore, partito da un giudice ungherese a proposito di un chatbot che riproduce contenuti di testate giornalistiche. Chiede se l’addestramento di un modello linguistico sia una riproduzione, se la risposta del chatbot sia una comunicazione al pubblico e se valga l’eccezione sul text and data mining. L’udienza davanti alla Grande Sezione si è tenuta il 10 marzo 2026, e le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar erano annunciate per il 3 settembre 2026. Al momento di questo aggiornamento la sentenza della Corte non risulta ancora pronunciata. Riguarda testi e non immagini, ma la risposta varrà anche per le fotografie, perché le regole sono le stesse.
Nessuna di queste decisioni è un precedente vincolante per i giudici italiani. Ma indicano dove si sta spostando il dibattito: dall’idea che l’addestramento sia sempre illecito a un esame fine delle singole copie, dei luoghi in cui avvengono e delle riserve di diritti.
Status giuridico dei synthetic media e dei deepfake
Con il termine synthetic media si intendono immagini, video o audio generati dall’AI, tra cui i famigerati deepfake. In ambito fotografico, i deepfake permettono di sostituire volti, simulare pose e contesti, fino a creare immagini totalmente inventate ma realistiche.
I profili giuridici sono quattro.
Diritto all’immagine. Inserire il volto di una persona in un contesto artificiale può violarne il diritto alla riservatezza e all’identità personale. Nei casi più gravi, come i deepfake pornografici non consensuali, si configurano reati che vanno dalla diffamazione alla diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, fino al nuovo art. 612-quater.
Reputazione e disinformazione. Deepfake politici o giornalistici possono danneggiare gravemente la reputazione di individui o istituzioni. La nuova norma penale italiana nasce proprio per questo: tutelare la persona dal falso che inganna sulla propria genuinità.
Originalità e copyright. I deepfake, in quanto generati artificialmente, difficilmente possono essere protetti come opere originali. Possono però violare i diritti su fotografie originali, se nascono da manipolazioni non autorizzate di scatti altrui.
Riconoscibilità. Rendere riconoscibili le immagini sintetiche è la linea scelta dall’Europa, e per i fornitori di sistemi generativi diventa un obbligo con l’art. 50 dell’AI Act, di cui parliamo nella sezione seguente. Alcuni software integrano già metadati che certificano l’origine, come le Content Credentials dello standard C2PA.
I deepfake pongono quindi un problema che va oltre il copyright: toccano la fiducia sociale nella fotografia come documento. Se la fotografia perde il suo valore probatorio, occorrono nuove tecniche di autenticazione: watermark digitali, blockchain, standard di certificazione.
AI Act: obblighi di trasparenza e copyright
Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è entrato in vigore nel 2024 e si applica a scaglioni. Per la fotografia interessano due blocchi di norme.
Il primo riguarda i modelli di IA per finalità generali, quelli su cui si basano i generatori di immagini. L’art. 53 impone ai fornitori, dal 2 agosto 2025, due obblighi che toccano direttamente gli autori: adottare una politica per rispettare il diritto d’autore europeo, individuando e rispettando le riserve di diritti espresse ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, della direttiva DSM, anche con tecnologie avanzate; e rendere pubblica una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento, secondo un modello fornito dall’Ufficio per l’IA.
Il secondo è l’art. 50 sulla trasparenza, che si applica dal 2 agosto 2026. Il paragrafo 2 obbliga i fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo sintetici a marcare gli output in formato leggibile dalle macchine, in modo che siano rilevabili come generati o manipolati, con soluzioni tecniche il più possibile efficaci, interoperabili, robuste e affidabili. L’obbligo non vale per le funzioni di assistenza all’editing standard o per quelle che non alterano in modo sostanziale i dati di input. Il paragrafo 4 obbliga invece chi usa un sistema di IA per produrre un deepfake, cioè un contenuto che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e potrebbe sembrare autentico, a dichiarare che è stato generato o manipolato. Per le opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di finzione l’obbligo si riduce alla dichiarazione dell’esistenza del contenuto, in modo che non ostacoli la fruizione dell’opera.
Il calendario è stato ritoccato dal cosiddetto pacchetto di semplificazione (AI Omnibus), approvato in via definitiva dal Consiglio dell’UE il 29 giugno 2026. Rinvia al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi e al 2 agosto 2028 quelli per i sistemi integrati nei prodotti. Per la marcatura dei contenuti generati dai sistemi già sul mercato il Consiglio indica un periodo di grazia fino al 2 dicembre 2026. Il testo prevede anche il divieto di sistemi che generano contenuti sessuali o intimi non consensuali. Prima di fare affidamento su una scadenza precisa conviene controllare il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Per chi pubblica immagini, dichiarare che una foto è generata da IA sta diventando un obbligo, almeno per i deepfake, e smette di essere una questione di buona educazione.
Proposte e tendenze fuori dall’Italia
In Europa
La direttiva DSM del 2019 ha introdotto le eccezioni per il text and data mining. Quella per la ricerca scientifica è obbligatoria e non può essere esclusa. Quella generale, valida anche per usi commerciali, può essere bloccata dai titolari con una riserva dei diritti. Questo significa che i dataset per AI a fini industriali richiedono una licenza solo per le opere i cui autori hanno esercitato l’opt-out: da qui la corsa dei fotografi a dichiararlo bene.
Il Parlamento europeo ha approvato il 10 marzo 2026, con 460 voti favorevoli, 71 contrari e 88 astensioni, una risoluzione di iniziativa sul diritto d’autore e l’IA generativa (relatore Axel Voss). È un atto non legislativo: chiede alla Commissione di studiare forme di remunerazione equa per gli usi passati da parte dei fornitori di modelli generali, maggiore trasparenza sulle fonti e un opt-out davvero praticabile. Nessuna di queste richieste è ancora legge, e alcuni giuristi propongono anche un diritto connesso dei fotografi per la remunerazione quando le loro immagini finiscono nei dataset di addestramento.
Negli Stati Uniti
Il fair use è il centro del dibattito. L’U.S. Copyright Office ha pubblicato il 9 maggio 2025 la versione preliminare della parte 3 del suo rapporto, dedicata all’addestramento dei modelli generativi, e ha annunciato che la versione definitiva non cambierà sostanzialmente analisi e conclusioni. Le sentenze di merito arrivate finora, in gran parte su libri e non su fotografie, hanno dato risultati diversi a seconda dei fatti, e per le immagini si attendono le decisioni dei casi Andersen e Getty.
Tendenze globali
La Cina ha adottato le «Measures for Labeling AI-Generated Synthetic Content», in vigore dal 1° settembre 2025, che impongono di etichettare in modo esplicito e implicito, tramite metadati, i contenuti generati da IA. La WIPO, l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, discute da tempo con gli Stati membri i rapporti fra proprietà intellettuale e IA generativa, ma finora senza arrivare a un trattato.
Come può tutelarsi oggi un fotografo
Quanto segue è informazione generale e non consulenza legale. Per un caso concreto serve un avvocato esperto di diritto d’autore.
La prima cosa è dichiarare l’opt-out. L’art. 70-quater della legge 633/1941 e l’art. 4 della direttiva consentono di riservarsi i diritti sui contenuti messi online, e per questi la riserva deve essere espressa in modo che le macchine possano leggerla. La sentenza di Amburgo del dicembre 2025 insegna che una frase nelle condizioni d’uso del sito può non bastare. Gli strumenti pratici sono il file robots.txt, che consente di escludere i crawler dichiarati dei produttori di modelli, i metadati dell’immagine e i protocolli per la riserva dei diritti pensati per questo scopo. Funzionano solo per chi li rispetta, ma stabiliscono una prova della volontà dell’autore.
La seconda è documentare il proprio lavoro. Chi usa strumenti di IA nel flusso di lavoro dovrebbe conservare i file originali, i passaggi di editing, i parametri e le scelte fatte: sono la prova del «lavoro intellettuale dell’autore» richiesto dall’art. 1 della legge 633/1941 dopo la riforma. Gli studi legali americani danno lo stesso consiglio per le registrazioni presso il Copyright Office, e vale a maggior ragione in Italia, dove la soglia non è definita.
La terza è conservare le prove degli usi illeciti: copie del dataset o dell’output, date, indirizzi, schermate. La legge 633/1941 prevede rimedi come l’inibitoria e il risarcimento del danno (artt. 156 e seguenti), ma servono elementi concreti per attivarli, e le azioni contro chi addestra modelli all’estero sono complesse.
La quarta è leggere i contratti. Le agenzie e le piattaforme di stock stanno inserendo clausole sull’uso delle immagini per l’addestramento, e c’è chi offre licenze dedicate con compenso. Un fotografo che cede in blocco i diritti senza leggere rischia di concedere anche questo. Infine, quando si pubblica un’immagine sintetica, dichiararlo non costa nulla e, per i deepfake, sta diventando obbligatorio.
Fotografia e fiducia dopo l’intelligenza artificiale
Il rapporto tra intelligenza artificiale e fotografia riguarda anche i diritti, ma tocca soprattutto l’idea stessa di immagine. La fotografia era stata per oltre un secolo garanzia di autenticità. Oggi le AI possono simulare la realtà senza bisogno della realtà stessa.
Sul piano giuridico emergono tre tendenze. La prima tutela la creatività umana e la distingue dal contributo algoritmico: è la strada della legge 132/2025 e della giurisprudenza americana. La seconda pretende trasparenza e consenso nell’uso dei dataset, ed è il senso dell’art. 53 dell’AI Act e della risoluzione del Parlamento europeo. La terza regola i synthetic media per proteggere identità e fiducia pubblica, con l’art. 612-quater del codice penale e l’art. 50 dell’AI Act.
Il fotografo contemporaneo non deve soltanto scattare e documentare. Deve anche muoversi con attenzione in un quadro normativo ancora in movimento, dove la linea tra arte, tecnologia e diritto è sempre più labile, e dove le prove di ciò che ha fatto, e di come l’ha fatto, valgono quanto lo scatto.
Domande frequenti
Un’immagine generata da IA è protetta dal diritto d’autore in Italia?
Se è generata interamente dall’algoritmo, senza un apporto creativo umano riconoscibile, no. Dal 10 ottobre 2025 l’art. 1 della legge 633/1941 tutela le opere dell’ingegno umano e ammette la tutela per le opere create con l’ausilio dell’IA solo se sono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Un prompt generico, di norma, non basta.
Posso usare l’IA per ritoccare una mia foto e restare titolare dei diritti?
Sì, se lo scatto è tuo e creativo, e l’IA è un mezzo di rifinitura. Il discorso cambia quando la macchina genera parti sostanziali dell’immagine: le parti generate non sono protette, mentre la selezione e le scelte tue restano riconducibili al tuo lavoro. Conservare i file originali e i passaggi di lavorazione aiuta a dimostrarlo.
Le mie foto online possono essere usate per addestrare un modello?
Dipende. L’eccezione europea sul text and data mining consente l’estrazione da contenuti accessibili online anche per usi commerciali, a meno che l’autore abbia espresso una riserva di diritti in modo valido. Per la ricerca scientifica vale un’eccezione più ampia, che non ammette opt-out. Se un uso viola le regole, la legge italiana prevede oggi anche una sanzione penale all’art. 171.
Come si esprime l’opt-out in modo valido?
La direttiva chiede, per i contenuti online, strumenti leggibili dalle macchine. Una frase nelle condizioni d’uso può non bastare, come ha stabilito la Corte d’appello di Amburgo nel dicembre 2025, anche se la decisione è oggetto di forti discussioni. Si usano di solito il file robots.txt, i metadati delle immagini e i protocolli di riserva dei diritti. La questione è ancora aperta davanti ai giudici e conviene farsi consigliare.
Un deepfake con il mio volto è reato?
Può esserlo. Dal 10 ottobre 2025 l’art. 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’IA, capaci di ingannare sulla loro genuinità, se ne deriva un danno ingiusto. Restano applicabili la diffamazione, il diritto all’immagine, la normativa sulla privacy e, per i contenuti sessualmente espliciti, l’art. 612-ter. In generale si procede a querela.
Devo dichiarare che un’immagine è stata generata dall’IA?
Dal 2 agosto 2026 l’art. 50 dell’AI Act obbliga i fornitori dei sistemi generativi a marcare i contenuti in formato leggibile dalle macchine, e chi produce un deepfake a dichiararlo. Per le opere evidentemente artistiche o di finzione la dichiarazione può essere discreta. Per i sistemi già sul mercato il Consiglio dell’UE ha indicato un periodo di grazia fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura.
Se un modello imita il mio stile, posso agire?
Lo stile in sé non è protetto, perché il diritto d’autore tutela l’espressione concreta e non le idee. Si può agire se il risultato riproduce in modo riconoscibile una tua fotografia, una composizione specifica o elementi dell’opera. Le cause negli Stati Uniti stanno cercando di capire fino a che punto questo valga per i modelli generativi.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50: obblighi di trasparenza, testo dell’AI Act
- Consiglio dell’UE, comunicato del 29 giugno 2026 sull’approvazione del pacchetto di semplificazione dell’AI Act
- Getty Images v Stability AI, [2025] EWHC 2863 (Ch), Alta Corte di Inghilterra e Galles, 4 novembre 2025
- Robert Kneschke v LAION, sentenza del 10 dicembre 2025, causa 5 U 104/24, commento su Technology’s Legal Edge
- Like Company v Google Ireland (C-250/25): prima udienza della Corte di giustizia su IA generativa e copyright, European IP Helpdesk
- U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, rapporto in tre parti (2024-2025)
- Van Anh Le, Copyright of photography and artificial intelligence: a tale of two technologies, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 20, 2025
Aggiornato Ottobre 2026




